mercoledì 1 dicembre 2010

Qualità dell'acqua potabile: Direttiva 98/83/CE



 
La Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano prevede che gli Stati membri possano stabilire deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo, purché:
  • la deroga non presenti un rischio per la salute umana;
  • l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo;
  • la deroga abbia durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni (è prevista la possibilità di rinnovare la deroga per due periodi addizionali di tre anni).


    Le deroghe devono indicare particolareggiatamente i motivi che hanno indotto a concederle, salvo qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e che un'azione correttiva possa risolverla tempestivamente. Le deroghe non si applicano alle acque messe in vendita in bottiglie o in contenitori.

    Lo Stato membro che si avvale di una deroga provvede affinché ne sia informata:
  • la popolazione interessata;
  • la Commissione, entro un termine di due mesi, se la deroga riguarda una singola fornitura d'acqua superiore a 1000 m³ al giorno in media o l'approvvigionamento di 5000 o più persone.
    fonte: EUROPA > Sintesi della legislazione dell'UE

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